Ebbene si, anche i costi per hotel e ristoranti o in generale per i soggiorni necessari per l’attività che svolgi possono essere “scaricati” ossia portati in deduzione sui ricavi e compensi dell’anno.
È importante però conoscere quali sono le regole per la loro deduzione e per la detrazione dell’iva su questa tipologia di fatture; queste regole sono diverse sulla base di diversi fattori come il soggetto che sostiene il costo o quello a cui è diretto il servizio o ancora la tipologia.
Vediamo in questo breve articolo il trattamento fiscale di questi costi in base alla tipologia.
Spese per hotel e ristoranti ”proprie”
Partendo dall’Iva, questa è detraibile al 100% se:
- Il costo è inerente l’attività svolta
- Il costo è documentato da fattura
Nel caso in cui il costo è documentato da scontrino fiscale l’iva diventerà indetraibile ma potrà essere portata in deduzione insieme al costo sostenuto.
Se la prestazione è fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto.
Per quanto riguarda la deducibilità del costo ci sono requisiti diversi se il soggetto che sostiene il costo è un professionista o un’azienda.
Per i professionisti e i lavoratori autonomi la deducibilità è pari al 75% del costo sostenuto con il tetto massimo costituito dal 2% dei compensi percepiti nell’anno; questo limite non si applica però per le spese relative ai costi sostenuti per alberghi e ristoranti dal professionista per l’esecuzione di un incarico, qualora siano addebitate in maniera analitica al committente.
Per le aziende in contabilità semplificata o ordinaria la deducibilità è del 75% senza alcun limite massimo, questa regola è valida anche per le spese sostenute dalla società per le trasferte di dipendenti e amministratori all’interno del comune di sede.
Il limite non trova applicazione invece per le trasferte al di fuori del territorio comunale di dipendenti, collaboratori e amministratori.
Spese di rappresentanza
Un caso particolare è costituito dalle spese per hotel e ristoranti riconducibili alle spese di rappresentanza ossia quelle spese che il professionista o l’azienda sostiene per finalità promozionali, di immagine, di pubbliche relazioni con l’obiettivo di generare, anche in ottica futura, benefici economici. Queste spese sono infatti sostenute a favore di soggetti terzi come clienti e fornitori. Anche qui troviamo dei limiti alla deducibilità del costo e alla detraibilità dell’Iva.
Per la detraibilità le percentuali di detraibilità sono:
- Detraibilità al 100% se il costo sostenuto è minore di 50 euro
- Detraibilità al 50% se il costo sostenuto è maggiore di 50 euro
Questi limiti valgono sia per i professionisti che per le aziende.
Diverso il discorso per quanto riguarda la deducibilità del costo, i limiti sono infatti diversi tra professionisti o lavoratori autonomi e società o ditte individuali.
Le spese di rappresentanza sostenute dai professionisti sono deducibili con l’unico vincolo dell’ 1% dei compensi percepiti nell’anno.
Per imprese e società la deducibilità è regolata da diverse percentuali sulla base dei ricavi conseguiti, in particolare:
- Deducibilità pari all’ 1,5% dei ricavi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro
- Deducibilità pari allo 0,6% dei ricavi della gestione caratteristica per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni
- Deducibilità pari allo 0,4% dei ricavi della gestione caratteristica per la parte eccedente i 50 milioni di euro
Spese per corsi di formazione
Altro caso che merita approfondimento è quello delle spese per hotel e ristoranti sostenute per la partecipazione a corsi di formazione, fiere o convegni.
La detraibilità dell’iva è pari al 100% in ogni caso mentre per la deducibilità del costo ci sono anche qui dei limiti.
Se sei un professionista potrai “scaricare” l’intero costo sostenuto fino a 10.000 euro annui, il limite è riferito sia ai costi di iscrizione che alle spese per soggiorno e viaggio. Questa regola costituisce una novità piuttosto recente, prima della riforma del lavoro autonomo del 2017, infatti, per questa tipologia di costi era prevista una deducibilità del 50%.