Con l’avvento della fattura elettronica, ormai obbligatoria per la maggior parte delle partite iva, sono cambiate anche alcune abitudini “lavorative”.
Se con la vecchia fattura cartacea eri abituato ad andare periodicamente in tabaccheria a comprare la marca da bollo da 2 euro oggi questo non è più possibile. L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche infatti si applica in modo differente non avendo più valore fiscale la copia cartacea della fattura.
Prima di proseguire è bene però precisare su quali fatture è obbligatoria l’applicazione dell’imposta di bollo. Da questo punto di vista nulla è cambiato.
In linea generale su tutte le fatture nelle quali è applicata l’iva non si deve applicare l’imposta di bollo. Viceversa in tutte le fatture in cui per diversi motivi non si applica l’iva è necessario applicare l’imposta di bollo se l’importo totale della fattura supera i 77,47 euro.
Se la regola generale per la sua applicazione non è cambiata, quello che è cambiato è la modalità di pagamento.
Se emetti ancora la fattura cartacea, ad esempio perché sei in regime forfettario, puoi continuare a comprare la marca da bollo da 2 euro in tabaccheria e incollarla sulla fattura, devi però verificare che la data riportata sulla marca da bollo sia la stessa o antecedente alla data della fattura.
Se emetti invece la fattura elettronica devi indicare sulla fattura stessa l’applicazione dell’imposta di bollo. In particolare devi selezionare la voce “SI” nel campo “BOLLO VIRTUALE”, così facendo viene aggiunto al totale fattura l’importo di 2 euro che rimane fisso.
Oltre questo dovrai inserire, se non lo fa automaticamente il tuo programma di fatturazione, la dicitura “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 dpr 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Bene, hai aggiunto l’imposta di bollo sulla fattura ma ora come si paga?
Il meccanismo è molto semplice, quando emetti la fattura elettronica il sistema automatico dell’Agenzia delle Entrate verifica ogni trimestre se sulle fatture è indicato il bollo virtuale e crea un’ elenco di tutte queste fatture. Questo elenco viene chiamato “Elenco A”, non è modificabile e lo puoi consultare direttamente sul portale “Fatture e Corrispettivi” accendendo con le tue credenziali o Spid.
Se sulle fatture non è riportato l’assolvimento dell’imposta di bollo ma dall’analisi dell’ Agenzia delle Entrate questa risulta applicabile viene creato un altro elenco denominato “Elenco B”, questo elenco può essere modificato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ad esempio per il 1 trimestre entro il 30 aprile.
Una volta generati i due elenchi e apportate le eventuali modifiche all’ “Elenco B” si può procedere al pagamento dell’ imposta di bollo totale applicata sulle fatture di un dato trimestre.
Per effettuare il pagamento puoi scegliere se generare un F24 o l’addebito diretto sull’IBAN che puoi indicare al termine della specifica funzione web sempre sul portale “fatture e corrispettivi”.
Ricorda che i termini di pagamento sono rispettivamente:
- 31 maggio: per l’imposta di bollo sulle fatture del 1 trimestre
- 30 settembre: per l’imposta di bollo sulle fatture del 2 trimestre
- 30 novembre: per l’imposta di bollo sulle fatture del 3 trimestre
- 28 febbraio: per l’imposta di bollo sulle fatture del 4 trimestre
La scadenza del 31 maggio può essere spostata al 30 settembre se l’importo totale dovuto per il 1 trimestre non supera i 250 euro mentre la scadenza del 30 settembre può essere spostata ulteriormente al 30 novembre se l’importo totale dovuto per il 1 e 2 trimestre non supera i 250 euro.