Il settore turistico è certamente uno dei comparti più colpiti dalla crisi economica portata dalla pandemia. Se aggiungiamo che in Italia questo settore rappresenta il 13% del PIL (fonte: Commissione UE) possiamo ben capire l’effetto negativo sull’intera economia nazionale causato dalla profonda crisi del settore turistico.

Il governo ha adottato una serie di misure atte a limitare per quanto possibile i danni derivanti da questa crisi; queste misure sono contenute nei diversi decreti legge che si sono susseguiti nel 2020, non da ultimo il recente decreto sostegni. Bisogna tuttavia sottolineare come questi aiuti non siano stati efficaci nel sostenere il settore che richiedeva un forte sostegno alla copertura degli elevati costi di gestione tipici delle strutture ricettive.

Le misure introdotte in aiuto del settore turistico sono racchiuse nel cosiddetto “pacchetto turismo” e a queste di aggiungono le misure regionali, vediamo in cosa consistono.

Esonero della prima rata IMU 2021

La legge di Bilancio 2020 esenta dal pagamento della prima rata IMU 2021 le strutture nelle quali si svolge attività nei settori del turismo e dello spettacolo, tra questi: stabilimenti balneari, stabilimenti termali, alberghi, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine, bed and breakfast, discoteche.

Credito d’imposta affitti

Misura prevista già dall’art. 28 D.L. 34/2020 e estesa per le sole imprese turistico – ricettive, per le agenzie di viaggio e i tour operator fino al 30/04/2021 dalla legge di Bilancio 2021. Per tutte le altre attività il credito rimane vincolato alle condizioni precedenti e solo per i mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020.

Fonte: www.ecnews.it

La modifica apportata all’art. 28 D.L. 34/2020 dalla legge di Bilancio non riguarda però solo le mensilità per le quali è possibile richiedere il credito, viene infatti rimosso il vincolo territoriale previsto precedentemente; prima della modifica potevano usufruire dell’agevolazione solo le imprese con sede in una zona rossa mentre ora le sole agenzie di viaggio, le imprese turistico-ricettive e i tour operator potranno sfruttare il credito indipendentemente dalla zona geografica in cui esercitano l’attività.

Per usufruire dell’agevolazione è necessario un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, è necessario inoltre che il canone del mese di cui si intende beneficiare del credito sia stato effettivamente pagato, dimostrabile attraverso ricevuta/fattura o con bonifico.

L’ammontare del credito viene determinato applicando una determinata percentuale al canone d’affitto in base alla tipologia di contratto:

  • 60% del canone di contratto di locazione;
  • 30% per i contatti di affitto di azienda;
  • 50% del canone di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive (qualora in relazione

alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno

relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito

d’imposta spetta per entrambi i contratti).

Il credito potrà essere utilizzato per compensare altre imposte a debito in F24, riportato in dichiarazione dei redditi o ceduto ad altro soggetto compreso il locatore.

Bonus alberghi

È stato rifinanziato anche il cosiddetto “bonus alberghi”, ossia il credito d’imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive. Questa misura era stata introdotta per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, successivamente è stata prorogata per gli esercizi 2017 e 2018 e riproposta per il biennio 2020-2021.

Il credito è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute, alle strutture turistico-alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali ed è stato ampliato, con l’ultima modifica, alle strutture ricettive all’aria aperta come i campeggi.

Per usufruire del credito d’imposta è necessario svolgere:

  • interventi di ristrutturazione edilizia
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo con permanenza degli stessi prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo

Per gli stabilimenti termali il credito è riconosciuto sugli interventi per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature specifiche necessarie per lo svolgimento dell’attività.

Contributo partite iva Regione Lazio

E’ della fine di febbraio invece l’approvazione da parte della Regione Lazio del “Contributo partite iva”, che consiste in un contributo a fondo perduto al fine di rispondere velocemente ai fabbisogni di liquidità dei lavoratori autonomi o imprese individuali titolari di p. iva con sede nella Regione Lazio.

Il contributo è di 600 euro e viene riconosciuto in caso sussistano i seguenti requisiti:

1. Reddito imponibile derivante dall’attività 2020 inferiore a 26.000 euro

2. Attività rientrante in uno dei codici ATECO indicati nell’appendice del bando (per lo più attività turistiche e dello spettacolo o comunque attività costrette alla chiusura nelle zone rosse)

3. P. iva attiva al 23 febbraio 2020 e ancora attiva al momento della presentazione della domanda

4. Essere un lavoratore autonomo o una ditta individuale iscritta alla Camera di Commercio e ad un’ ente o Cassa Previdenziale, inclusa la Gestione Separata INPS

5. Esercitare l’attività nella Regione Lazio

6. Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali

Per la presentazione della domanda c’è tempo dal 6 aprile al 5 maggio, la domanda deve essere inoltrata telematicamente.

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