Il regime forfettario è una delle agevolazioni fiscali più interessanti per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, grazie alla tassazione ridotta e alla semplificazione degli adempimenti contabili. Tuttavia, esistono alcune cause di esclusione dal regime che è importante conoscere.

Una di queste riguarda la fatturazione prevalente nei confronti dell’ex o attuale datore di lavoro.

Vediamo nel dettaglio cosa significa e quali sono le conseguenze.

La causa di esclusione: fatturazione prevalente all’ex datore di lavoro

L’art. 1, comma 57, lettera d-bis) della Legge n. 190/2014 (modificata dalla Legge di Bilancio 2020) stabilisce che non possono accedere al regime forfettario i contribuenti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative) e che, nello stesso anno, abbiano fatturato prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro o di un soggetto a esso riconducibile.

Cosa si intende per “fatturazione prevalente”

La fatturazione prevalente si verifica quando oltre il 50% del fatturato annuo deriva da prestazioni rese nei confronti dell’ex datore di lavoro. Questo criterio viene adottato per evitare che il regime forfettario venga utilizzato in situazioni di “falsa partita IVA”, ovvero quando un soggetto che era dipendente viene formalmente trasformato in lavoratore autonomo, mantenendo di fatto un rapporto di subordinazione economica con l’ex datore.

Il caso del tirocinio obbligatorio

Una particolare attenzione deve essere posta dai professionisti che hanno svolto il tirocinio obbligatorio per l’iscrizione all’albo. Se il tirocinante, al termine del percorso formativo, avvia la propria attività e fattura prevalentemente allo studio professionale presso cui ha svolto il praticantato, si configura una situazione simile a quella dell’ex datore di lavoro ma in questo caso non opera la causa di esclusione, si tratta quindi di un’eccezione.

Cosa succede se si verifica questa causa di esclusione

Se nel corso dell’anno fiscale si accerta che oltre il 50% del fatturato proviene dall’ex datore di lavoro, il contribuente decade dal regime forfettario e viene assoggettato al regime ordinario a partire dall’anno successivo.

Questo significa che:

  • L’anno in cui si verifica la fatturazione prevalente resta in regime forfettario.
  • A partire dall’anno successivo, il contribuente sarà obbligato a determinare il reddito con il regime ordinario, applicando l’IVA, la contabilità semplificata o ordinaria e le aliquote progressive IRPEF.

Il periodo di osservazione di due anni

Il legislatore ha previsto un periodo di osservazione di due anni per valutare la prevalenza della fatturazione verso l’ex datore di lavoro. Questo significa che, se un contribuente nel primo anno di attività fattura prevalentemente all’ex datore, sarà escluso dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. Tuttavia, se nei due anni successivi la sua clientela si diversifica e la fatturazione non è più prevalentemente diretta all’ex datore, potrà rientrare nuovamente nel regime agevolato.

La fatturazione prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro è una delle principali cause di esclusione dal regime forfettario. È fondamentale monitorare la composizione del proprio fatturato per evitare di perdere i vantaggi fiscali del regime agevolato.

Per evitare spiacevoli sorprese, è sempre consigliabile pianificare con attenzione la propria attività e, in caso di dubbi, consultare un commercialista per valutare la propria posizione fiscale.