Nel contesto delle fatture elettroniche, il versamento delle marche da bollo virtuali rappresenta un aspetto cruciale per i contribuenti che emettono documenti senza IVA, ma soggetti a imposta di bollo. In questo articolo, vedremo nel dettaglio come si versano le marche da bollo virtuali e quali sono le principali scadenze da rispettare, con un approfondimento sulla possibilità di posticipare il pagamento a novembre in determinate circostanze.

Le marche da bollo virtuali sono l’equivalente digitale delle marche da bollo cartacee e si applicano alle fatture elettroniche che non recano IVA e superano l’importo di 77,47 euro. L’imposta è pari a 2 euro per ciascuna fattura e viene gestita direttamente attraverso il sistema di fatturazione elettronica, che calcola automaticamente l’importo dovuto.

L’importo totale delle marche da bollo dovute viene comunicato trimestralmente dall’Agenzia delle Entrate.

La procedura è semplice:

1 – Verifica dell’importo da pagare:

Accedi alla tua area riservata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, dove puoi consultare il calcolo dell’imposta dovuta per ciascun trimestre.

2 – Modalità di pagamento:

puoi autorizzare l’Agenzia delle Entrate all’addebito diretto sul conto corrente, rendendo l’operazione ancora più pratica, la procedura è possibile accedendo a “fatture e corrispettivi” e poi nel menù “fatturazione elettronica e altri dati iva” cliccando su “pagamento imposta di bollo”.

Scadenze per il pagamento delle marche da bollo

Le scadenze per il versamento delle marche da bollo virtuali variano in base al trimestre di riferimento. Di norma, i pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre:

1° trimestre: entro il 31 maggio

2° trimestre: entro il 30 settembre

3° trimestre: entro il 30 novembre

4° trimestre: entro il 28 febbraio dell’anno successivo

Eccezione: pagamento unico a novembre

Se l’importo totale delle marche da bollo dovute per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000 euro, il contribuente può beneficiare di un’agevolazione che consente di posticipare il versamento a novembre, insieme a quello relativo al 3° trimestre. Questo offre una maggiore flessibilità di gestione dei pagamenti, soprattutto per le piccole imprese o i professionisti che emettono un numero limitato di fatture soggette a bollo.

Sanzioni per ritardato pagamento

Il mancato o tardivo versamento delle marche da bollo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e interessi. Per evitare inconvenienti, è essenziale rispettare le scadenze o sfruttare l’opzione del pagamento unico a novembre, se consentita.

Se hai dubbi o necessiti di supporto, non esitare a contattare un professionista qualificato: la corretta gestione fiscale è fondamentale per mantenere la tua attività in regola.